
Modello organizzativo D.Lgs.231/01 e Organismo di Vigilanza (OdV)
1. Cos’è il DLgs 231/01
Il D.Lgs. n.231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE GIURIDICHE IN MATERIA PENALE per i reati commessi da dipendenti (a tutti i livelli) nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
Il Decreto introduce, pertanto, la responsabilità' penale dell’ente (in capo al legale rappresentante) che va ad aggiungersi a quella delle persona fisica che ha commesso o tentato il reato.
Tale responsabilità estende i propri effetti sul patrimonio dell’Ente e, indirettamente, sugli interessi economici dei soci.
Il legislatore, ad ogni modo, ha espressamente previsto, con il decreto in oggetto, la possibilità per l’Ente di andare esente dalla predetta responsabilità nella sola ipotesi in cui questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nonché di un Organismo di Vigilanza in caso di reati commessi da soggetti apicali) nonché qualora il predetto modello risulti costantemente verificato ed aggiornato.
Pertanto, alla luce di quanto sopra specificato l’obiettivo è quello di adottare un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n.231/2001.
2. In sintesi la ratio del Modello ex D.Lgs. 231/2001
L’Ente/Società non risponde dei reati commessi dai propri dipendenti se prova:
- di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.Lgs. 231/2001;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l’aggiornamento di tale Modello;
- L’elusione fraudolenta di tale Modello .
Il Modello permette di realizzare un completo sistema di controllo ed organizzazione interno disposto e previsto altresì dall’art. 30 D.Lgs. n.81/2008 quale esimente per la responsabilità della società.
Il Modello evita la sopportazione di sanzioni di natura pecuniara (la cui quantificazione avviene in quote) ed interdittiva quali:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessione;
- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- L’adozione del Modello 231 ed il suo continuo aggiornamento evita possibili azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.
3. La costruzione del Modello
Ogni Ente e/o società deve essere dotato di un proprio ed esclusivo Modello ex D. Lgs. 231/2001.
Ciò comporta che tale modello debba essere redatto “su misura” alle diverse realtà organizzative al fine di poter rispondente alla reale struttura ed organizzazione dell’ente/società.
Nell’esperienza propria dell’Organizzazione La stesura del Modello, pertanto, è stata frutto di una attenta analisi dell’organizzazione aziendale atta alla determinazione dell’esposizione della società stessa ai reati presupposto contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001 (attività statuita ex art. 6).
In concreto l’attività di individuazione dell’esposizione ai predetti reati, definita tecnicamente come mappatura delle aree sensibili, si è articolata mediante una lunga attività di intervista che ha visto coinvolto i soggetti chiavi dei processi esistenti nell’Organizzazione.
L’attività di intervista ha avuto quale proprio obiettivo quello di analizzare ogni attività sensibile ex d. lgs. 231/2001:
L’esistenza di procedure/protocolli aziendali; qualora esistenti, il rispetto dei seguenti parametri:
- tracciabilità delle operazioni;
- segregazione delle funzioni coinvolte nell’attività aziendali;
- rispetto dei poteri di firma.
A tale scopo, sono state implementate procedure sulle aree “scoperte” nonché sono stati articolati correttivi sulle procedure già esistenti e non ritenute esaustive e/o congrue al contesto aziendale.
4. Costituzione dell’Organismo di Vigilanza (ODV)
Il testo del d.lgs. 231/2001 richiede espressamente, ex art. 6.1 lett b) la costituzione di un organismo, dotato di requisiti di:
- Autonomia;
- Professionalità;
- Indipendenza;
al fine di:
- vigilare sull’effettività ed adeguatezza del Modello;
- valutare l’attualità del Modello;
- proporre i necessari adeguamenti e verifiche;
- ricevere le segnalazioni attinenti possibili illeciti o irregolarità aziendali.
Metha può ricoprire con con personale qualificato e indipendente l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza.
5. Elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo
Il modello 231 si articola:
- una parte generale (identificante le caratteristiche strutturali dell’Organizzazione nonchè le modalità di creazione del modello e della sua diffusione – formazione/informazione);
- una parte speciale (afferente le diverse tipologie di reati presupposto contemplati nel D.Lgs. 231/2001);
- Codice Etico (indicante le regole di condotta proprie dell’Organizzazione);
- Sistema disciplinare (riportante i principi base del CCNL applicato);
- Statuto dell’OdV;
- Regolamento dell’Odv,
- Sistema Procure e delghe;
- Organizzazione gerarchico-funzionale;
- Documento di analisi rischi (mappatura dei rischi) .
6. Iterazione con altri sistemi aziendali
Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo, sia nella sua fase di realizzazione sia nella successiva fase di implementazione, viene configurato quale corollario dei sistemi presenti nell’Organizzazione.
Il Modello 231, pertanto, non si pone quale strumento aziendale a sé stante ma risulta interattivo con il sistema di gestione qualità ed ambientale (( ISO 9001, ISO 14001/ EMAS) e/o di responsabilità sociale (SA 8000 o SCR), il sistema di controllo e gestione sicurezza (D. Lgs. 81/2008 - OHSAS 18001), il sistema Privacy (D. Lgs. 196/2003).
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