
Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) e Aut.Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla disciplina del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono quelle elencate nell' Allegato VIII alla Parte Seconda al medesimo decreto. L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, le quali devono garantire la conformità ai requisiti della citata normativa. L'AIA può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.
Dal 1 Gennaio 2008, come previsto dall' art. 8, comma 2, della L.R. 24/2006 Lombardia, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente a tutti gli impianti soggetti a tale disciplina, ad eccezione di quelli di competenza statale (Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e di quelli di competenza regionale, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l' incenerimento di rifiuti urbani, gli impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).
L'elenco degli impianti autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale presenti sul territorio della Provincia di Milano è scaricabile al seguente link: ELENCO IMPIANTI AIA aggiornato a agosto 2013 (26KB - PDF)
La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere presentata dal Gestore, ossia la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso (art. 5, comma 1, lett. r-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- l’autorizzazione agli scarichi;
- la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la documentazione previsionale di impatto acustico;
- l’autorizzazione all’uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura;
- la comunicazione sullo smaltimento/recupero dei rifiuti.
E’ inoltre previsto che ogni Regione possa individuare, tra i provvedimenti attualmente in essere e aventi natura di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, ulteriori atti che potranno essere ricompresi nell’A.U.A..
La nuova A.U.A. non si applica neppure ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) allorquando tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale.
- i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, sia relativamente alle autorizzazioni ex art. 12 del d.lgs 387/2012 che relativamente alle procedure semplificate di cui al D. Lgs. 28/2011.
Metha dispone di uno staff di tecnici esperti atti a fornire supporto nelle fasi di istanza, variante (sostanziale o non sostanziale) o rinnovo delle autorizzazioni citate collaborando direttamente con gli Enti competenti sul territorio.
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