Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) | METHA Consulting Milano

Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) e Aut.Unica Ambientale (AUA)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla disciplina del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono quelle elencate nell' Allegato VIII alla Parte Seconda al medesimo decreto.  L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, le quali devono garantire la conformità ai requisiti della citata normativa. L'AIA può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.

Dal 1 Gennaio 2008, come previsto dall' art. 8, comma 2, della L.R. 24/2006 Lombardia, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente a tutti gli impianti soggetti a tale disciplina, ad eccezione di quelli di competenza statale (Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e di quelli di competenza regionale, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l' incenerimento di rifiuti urbani, gli impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).
L'elenco degli impianti autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale presenti sul territorio della Provincia di Milano è scaricabile al seguente link: ELENCO IMPIANTI AIA aggiornato a agosto 2013 (26KB - PDF)
La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere presentata dal Gestore, ossia la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso (art. 5, comma 1, lett. r-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).


Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L’Autorizzazione Unica Ambientale – istituita e disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013) nasce in attuazione di uno dei molteplici decreti emanati dal Governo Monti in materia di attività d’impresa; in particolare, come previsto dall’art. 23 del D.L. 5/2012 (il cd. “semplifica Italia”), convertito con la L. 35/2012 –  si introduce un’unica autorizzazione che sostituisce fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore :
- l’autorizzazione agli scarichi;
- la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la documentazione previsionale di impatto acustico;
- l’autorizzazione all’uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura;
- la comunicazione sullo smaltimento/recupero dei rifiuti.

E’ inoltre previsto che ogni  Regione possa individuare, tra i provvedimenti attualmente in essere e aventi natura di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, ulteriori atti che potranno essere ricompresi nell’A.U.A..
 
Possono richiedere l'AUA Piccole Medie Imprese (PMI) con meno di 250 lavoratori e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (o un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) ed i gestori di “impianti” non soggetti ad A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) ma comunque sottoposti alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006.
Non possono richiedere l’A.U.A. gli impianti  soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui all’Allegato VIII parte II del D. Lgs. 152/2006.
La nuova A.U.A. non si applica neppure ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) allorquando tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale.

 
In base agli Indirizzi regionali di cui alla Circolare n. 19 del 05.08.2013, oltre ai casi appena menzionati, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’A.U.A. i procedimenti già caratterizzati da “unicità” e accorpamento di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto quali:
  • i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
  • l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, sia relativamente alle autorizzazioni ex art. 12 del d.lgs 387/2012 che relativamente alle procedure semplificate di cui al D. Lgs. 28/2011.
E’ previsto che la richiesta e il rilascio dell’A.U.A. transitino da un unico interlocutore, il SUAP comunale (Sportello Unico per le Attività Produttive) nella sua attuale configurazione telematica, mentre in precedenza le varie autorizzazioni venivano rilasciate da diverse Pubbliche Amministrazioni (Regione, Provincia, A.T.O., A.R.P.A., altri Uffici Comunali etc.).  Il SUAP riceve la domanda trasmessa in forma telematica dalle imprese,  la protocolla e trasmette tutto all’Autorità competente (Provincia), nonchè agli Enti che restano competenti in materia ambientale.


 

Metha dispone di uno staff di tecnici esperti atti a fornire supporto nelle fasi di istanza, variante (sostanziale o non sostanziale) o rinnovo delle autorizzazioni citate collaborando direttamente con gli Enti competenti sul territorio.
 


 

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