
Conformità di prodotto e deforestazione: come prepararsi al nuovo Regolamento EUDR
Il Regolamento (UE) 2023/1115 (collegamento esterno) rappresenta un passo decisivo dell’Unione Europea nel combattere la deforestazione e il degrado forestale a livello globale. Conosciuto come Regolamento EUDR (European Union Deforestation Regulation), esso impone nuovi obblighi per l’immissione sul mercato europeo e per l’esportazione da esso di prodotti legati alla deforestazione, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere una filiera più sostenibile.
Obbiettivi
Il Regolamento nasce dalla consapevolezza che il consumo europeo di prodotti come olio di palma, soia, caffè, cacao, legno e carne bovina contribuisce in modo significativo alla deforestazione globale, a causa dell’assenza di tutele ambientali nei paesi d’origine di tali prodotti. Pertanto, l’EUDR mira a:
- garantire che i prodotti venduti o esportati nell’UE non abbiano causato deforestazione o degrado forestale;
- rafforzare la tracciabilità delle filiere produttive;
- promuovere pratiche commerciali responsabili e sostenibili.
Tempistiche
Il Regolamento, originariamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE il 9 giugno 2023, prevedeva l’entrata in vigore il 30 dicembre 2024.
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/3234 del dicembre 2024 è stato ufficializzato un primo rinvio di dodici mesi, con la nuova scadenza prevista per il 30 dicembre 2025, e una proroga di 6 mesi a giugno 2026 per le PMI.
Ulteriori rinvii sono attualmente in corso di discussione, tuttavia è fondamentale per le aziende muoversi in anticipo per essere pronte alle richieste del Regolamento.
Applicazione
L’EUDR si applica a sette materie prime principali e ai prodotti da esse derivati, quali:
- Bovini
- Cacao
- Caffè
- Palma da olio
- Gomma
- Soia
- Legno
Sono inclusi anche prodotti trasformati come cioccolato, mobili, carta, cuoio e pneumatici, se contengono una delle materie prime elencate. L’elenco completo dei codici doganali dei prodotti interessati è presente (collegamento esterno) nell’Allegato 1 del Regolamento.
Non esistono soglie quantitative minime al di sotto delle quali il Regolamento non si applica.
Le aziende che immettono sul mercato europeo o esportano da esso i prodotti interessati dal Regolamento devono rispettare requisiti stringenti e intraprendere azioni concrete:
- Dichiarazione di due diligence: ogni operatore deve dimostrare che i prodotti non provengono da terreni deforestati o degradati.
- Tracciabilità geografica: è obbligatorio fornire le coordinate geografiche delle aree di produzione delle materie prime, dimostrando la reale tracciabilità della catena di fornitura.
- Valutazione del rischio: le imprese devono analizzare il rischio di deforestazione associato ai loro fornitori e adottare misure di mitigazione o Piani di Miglioramento nel caso in cui il rischio sia considerato significativo.
- Monitoraggio continuo: assicurare che il sistema di due diligence sia un processo vivo e non un’attività una tantum, attraverso revisioni periodiche e rapporti di conformità con frequenza prestabilita.
- Preparazione agli audit: le autorità nazionali avranno il compito di verificare la conformità, con poteri ispettivi e sanzionatori; durante gli audit normativi degli enti di controllo l’azienda deve essere pronta a dimostrare che gestisce i rischi di deforestazione in modo efficace.
Ulteriori informazioni in merito al Regolamento (UE) 2023/1115 e le guide specifiche per settore possono essere consultate alla pagina (collegamento esterno): https://www.regolamentoeudr.it/
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