
Stop al Greenwashing: l’Italia si adegua alla direttiva europea per tutelare il Made in Italy realmente sostenibile
Il Codice del Consumo italiano è stato modificato dal recepimento della direttiva UE 2024/825 sui cosiddetti green claims.
La modifica ha come obbiettivi
- la lotta al fenomeno del greenwashing
- l’incremento delle tutele nei confronti dei consumatori e delle imprese italiane realmente sostenibili
Cos’è un green claim?
Un’asserzione ambientale o green claim, nel contesto di una comunicazione commerciale, è un qualsiasi messaggio o rappresentazione non obbligatoria, in qualsiasi forma, che affermi o implichi che un prodotto, una categoria di prodotti, una marca o un’azienda:
- abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente
- sia meno dannoso per l’ambiente rispetto alle alternative presenti sul mercato
- abbia migliorato il proprio impatto ambientale nel corso del tempo
Un green claim può essere comunicato tramite testo, rappresentazioni figurative, grafiche, simboli o anche in forma orale, attraverso media audiovisivi. Questo vuol dire che anche una colorazione alternativa di un marchio o la presenza di illustrazioni di alberi sulle etichette di un prodotto possono essere interpretate come green claims.

Cosa cambia per la mia azienda?
Le pratiche illecite in ambito commerciale sono ben definite dall’art.20 del Codice del Consumo, che individua una pratica commerciale come scorretta se contraria alla diligenza professionale e se falsa o idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio o del consumatore al quale è diretta.
Le nuove leggi sul greenwashing, basandosi sullo stesso principio generale, vietano l’utilizzo di asserzioni ambientali generiche, intese come qualsiasi asserzione ambientale vaga che non specifichi o non fornisca in termini inequivocabili spiegazioni su:
- i reali benefici ambientali
- il campo di applicazione dell’asserzione
Inoltre, risulta ingannevole, e pertanto vietata, un’asserzione ambientale per prestazioni future senza la specificazione di:
- impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili
- obbiettivi misurabili e definiti nel tempo
- verifiche da soggetti terzi indipendenti (es. sustainability labels – marchio di sostenibilità riconosciuto)
Infine, è sempre ingannevole apporre al prodotto un marchio di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione riconosciuto o che non è stato stabilito da autorità pubbliche.
Di seguito si riportano degli esempi di asserzioni ambientali vietate secondo la direttiva UE 2024/825:
- “prodotto a ridotte emissioni di CO2” – senza specificare meglio a quali emissioni si fa riferimento (es. quali fasi del ciclo di vita sono a basse emissioni) e senza presentare una certificazione che attesti la riduzione progressiva delle emissioni del prodotto o un marchio di sostenibilità riconosciuto che attesti le migliori prestazioni ambientali del prodotto rispetto ai competitors
- “prodotto sostenibile” – senza che si possa dimostrare l’eccellenza dell’intero prodotto attraverso certificazioni riconosciute (es. Ecolabel UE, marchio ISO 14024, …)
- “raffigurazione grafica del prodotto offerto con elementi naturali che suggeriscono la sostenibilità del prodotto stesso” – senza specificare meglio in quali termini il prodotto è sostenibile (es. quali fasi del ciclo di vita non impattano sull’ambiente) o senza che si possa dimostrare l’eccellenza dell’intero prodotto attraverso certificazioni riconosciute (es. Ecolabel UE, marchio ISO 14024, …)
Dalle novità introdotte dalla legislazione nascono anche nuove opportunità per il Made in Italy.
Le aziende virtuose, così come i consumatori, possono sentirsi più tutelate, considerando che oltre un terzo dei green claims attualmente in uso nel mercato europeo dovrà essere rivisto, in quanto non conforme alle nuove direttive.
Inoltre, le aziende hanno la possibilità di dimostrare la reale eccellenza dei loro prodotti o servizi attraverso certificazioni riconosciute, presentandosi su un mercato che valorizza sempre di più chi opera con trasparenza e sensibilità ambientale.
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