
Lavoro agile e sicurezza: le novità della Legge PMI 2026
La Legge 11 marzo 2026 n. 34 (Legge annuale PMI) introduce modifiche puntuali al Decreto Legislativo 81/2008, intervenendo su specifiche disposizioni e allegati e coordinandosi con la disciplina del lavoro agile prevista dalla Legge 81/2017.
In materia di lavoro agile, è modificato l’art. 3, con l’introduzione del comma 7-bis, che disciplina gli obblighi di sicurezza per prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali. Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa sui rischi generali e specifici, limitatamente agli aspetti compatibili con la natura della prestazione. La mancata consegna è ora soggetta a sanzioni.
Sul piano della formazione, vengono aggiornate le disposizioni dell’art. 37, con rafforzamento del requisito di addestramento pratico, che deve essere tracciabile e verificabile. È esplicitata la possibilità di utilizzare strumenti avanzati (es. simulazioni) e di svolgere formazione anche durante periodi di sospensione dell’attività lavorativa.
Per i modelli di organizzazione e gestione, sono introdotte integrazioni all’art. 30, prevedendo la definizione di modelli semplificati per le PMI, finalizzati a favorire l’adozione di sistemi organizzativi efficaci in materia di salute e sicurezza.
In riferimento alle verifiche periodiche (art.71) è modificato l’Allegato VII: dopo la voce “Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – verifica annuale” è inserita la nuova voce: “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto – verifica triennale”. La modifica introduce una classificazione autonoma delle PLE, superando le precedenti incertezze interpretative e distinguendole definitivamente dai ponti mobili sviluppabili su carro, che risultano così ricondotti in modo più aderente alla loro definizione originaria.
La legge introduce infine una modifica al Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005): è chiarito che carrelli elevatori e attrezzature analoghe utilizzate esclusivamente in ambito lavorativo non sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione, in quanto non qualificabili come veicoli destinati alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente. La previsione elimina dubbi applicativi emersi nella prassi, distinguendo nettamente tra uso interno e circolazione stradale.
I consulenti METHA affiancano le aziende nell’adeguamento alle nuove norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Tutte le notizie
Stop al Greenwashing: l’Italia si adegua alla direttiva europea per tutelare il Made in Italy realmente sostenibile
Il Codice del Consumo italiano è stato modificato dal recepimento della direttiva UE 2024/825 sui cosiddetti green claims. La modifica ha come obbiettivi la lotta al fenomeno del greenwashing l’incremento delle tutele nei confronti dei consumatori e delle imprese italiane [...]
Il modello OT23 INAIL 2026
Il Modello OT23 è lo strumento attraverso cui l’azienda può chiedere all’INAIL una riduzione del premio assicurativo, a fronte di interventi aggiuntivi e migliorativi rispetto agli obblighi minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008. OT23 2026: tutte le novità del nuovo decreto [...]
Decreto Legionella 2025: nuovi obblighi per la prevenzione e il controllo
Il panorama normativo per la prevenzione e il controllo della Legionellosi ha subito una trasformazione importante: il Decreto Legislativo 102/2025, entrato in vigore il 19 luglio 2025, rende obbligatorie le Linee Guida del Ministero della Salute di maggio 2015. I [...]
Nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro: più formazione, controlli e prevenzione
Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 ottobre 2025, ha approvato un importante decreto-legge dedicato al rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Il provvedimento mira a consolidare [...]
News per categoria
Servizi
Area Consulenza
Area Formazione



