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Lavoro agile e sicurezza: le novità della Legge PMI 2026

Lavoro agile e sicurezza: le novità della Legge PMI 2026

La Legge 11 marzo 2026 n. 34 (Legge annuale PMI) introduce modifiche puntuali al Decreto Legislativo 81/2008, intervenendo su specifiche disposizioni e allegati e coordinandosi con la disciplina del lavoro agile prevista dalla Legge 81/2017.

In materia di lavoro agile, è modificato l’art. 3, con l’introduzione del comma 7-bis, che disciplina gli obblighi di sicurezza per prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali. Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa sui rischi generali e specifici, limitatamente agli aspetti compatibili con la natura della prestazione. La mancata consegna è ora soggetta a sanzioni.

Sul piano della formazione, vengono aggiornate le disposizioni dell’art. 37, con rafforzamento del requisito di addestramento pratico, che deve essere tracciabile e verificabile. È esplicitata la possibilità di utilizzare strumenti avanzati (es. simulazioni) e di svolgere formazione anche durante periodi di sospensione dell’attività lavorativa.

Per i modelli di organizzazione e gestione, sono introdotte integrazioni all’art. 30, prevedendo la definizione di modelli semplificati per le PMI, finalizzati a favorire l’adozione di sistemi organizzativi efficaci in materia di salute e sicurezza.

In riferimento alle verifiche periodiche (art.71) è modificato l’Allegato VII: dopo la voce “Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – verifica annuale” è inserita la nuova voce: “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto – verifica triennale”. La modifica introduce una classificazione autonoma delle PLE, superando le precedenti incertezze interpretative e distinguendole definitivamente dai ponti mobili sviluppabili su carro, che risultano così ricondotti in modo più aderente alla loro definizione originaria.

La legge introduce infine una modifica al Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005): è chiarito che carrelli elevatori e attrezzature analoghe utilizzate esclusivamente in ambito lavorativo non sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione, in quanto non qualificabili come veicoli destinati alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente. La previsione elimina dubbi applicativi emersi nella prassi, distinguendo nettamente tra uso interno e circolazione stradale.

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